Art. 21

LEGGE 29 settembre 1967, n. 955

In vigore dal 12 nov 1967
Nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, le intendenze di finanza, nei riguardi di coloro che hanno subito danni o distruzioni nei Comuni indicati nel secondo comma dell'articolo 42 della stessa legge 27 dicembre 1953, n. 968, provvedono, a richiesta degli interessati da presentarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al pagamento dell'indennizzo, moltiplicando per tre l'ammontare della liquidazione provvisoria effettuata prima dell'entrata in vigore della citata legge 27 dicembre 1953, n. 968, detraendo dal relativo importo quanto già corrisposto.
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