Art. 23
LEGGE 29 settembre 1967, n. 955
In vigore dal 12 nov 1967
All'articolo 38 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono aggiunti i seguenti commi:
"Per i fondi condotti a mezzadria, il pagamento dello indennizzo o del contributo può essere effettuato separatamente, su domanda di uno degli interessati, per la quota spettante al proprietario e per quella spettante al mezzadro.
Nel caso in cui uno di essi presenti ricorso al Ministro per il tesoro, può essere disposto il pagamento della quota dell'altro avente titolo che ne faccia esplicita richiesta.
Gli effetti del ricorso sono limitati alla quota del ricorrente.
Le detrazioni di cui all' della presente legge vengono effettuate solo sulla quota di spettanza del rispettivo beneficiario".
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