Art. 26

LEGGE 29 settembre 1967, n. 955

In vigore dal 12 nov 1967
Il limite massimo delle aperture di credito a favore degli intendenti di finanza per il pagamento degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra, fissato in un miliardo di lire con la legge 29 novembre 1961, n. 1324, può essere elevato, ove occorra, con decreto del Ministero del tesoro, fino ad un massimo di due miliardi di lire, quando le denunce per danni di guerra in carico ad un'Intendenza di finanza superano il numero di 20.000.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-09-29;955#art-26

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 29 settembre 1967, n. 955 (Art. 26 Integrazioni e modifiche alle vigenti disposizioni concernenti concessioni di indennizzi e contributi per danni di guerra.) — Testo vigente | Portale Normativo