Art. 25

LEGGE 29 settembre 1967, n. 955

In vigore dal 12 nov 1967
Le plusvalenze emergenti a seguito di liquidazione degli indennizzi concessi in applicazione della presente legge e i contributi erogati in forza della legge stessa non concorrono alla formazione del reddito imponibile di ricchezza mobile e dell'imposta sulle società. I contributi e gli indennizzi di cui - al precedente comma sono esenti dall'imposta generale sull'entrata. La liquidazione di indennizzi e contributi il cui importo sia inferiore al limite di esenzione stabilito dallo , secondo comma, della legge 12 maggio 1949, n. 206, sono esenti dall'imposta di successione e dalla imposta sul valore globale dell'asse netto ereditario.
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