Art. 28
LEGGE 29 settembre 1967, n. 955
In vigore dal 12 nov 1967
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con le assegnazioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 settembre 1967
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - COLOMBO - REALE - PRETI - ANDREOTTI - NATALI
Visto, il Guardasigilli: REALE
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