Art. 28

LEGGE 29 settembre 1967, n. 955

In vigore dal 12 nov 1967
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con le assegnazioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 settembre 1967 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - COLOMBO - REALE - PRETI - ANDREOTTI - NATALI Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-09-29;955#art-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo