Art. 20
LEGGE 29 settembre 1967, n. 955
In vigore dal 12 nov 1967
Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:
"Per ragioni non contrastanti con l'interesse generale, l'intendente di finanza, su proposta dell'Amministrazione competente secondo la natura del bene, può autorizzare il ripristino in opere o luoghi diversi, purchè il costo della nuova opera non sia inferiore alla somma assunta come base per la determinazione del contributo".
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