Art. 16
LEGGE 29 settembre 1967, n. 955
In vigore dal 12 nov 1967
Il primo comma dell' della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:
" Per la liquidazione dei danni verificatisi nel Territorio libero di Trieste, nelle zone di confine non più facenti parte del territorio dello Stato, nei territori dell'Africa già sottoposti alla sovranità italiana, nel Dodecanneso e nell'Albania e per quelli verificatisi in territorio estero, nonchè per le navi e galleggianti, e relativi carichi, per i quali non sia possibile accertare il luogo di iscrizione e per i danni ai cavi sottomarini di telecomunicazioni, è costituita un'apposita Commissione composta da un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Appello, che la presiede, da due funzionari della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, da tre funzionari del Ministero degli affari esteri, da due funzionari del Ministero del tesoro e da tre
rappresentanti dei danneggiati di guerra nei territori di cui sopra".
L'ultimo comma dello stesso della legge 27 dicembre
1953, 968, e sostituito dal seguente:
"Quando ricorrano le condizioni previste dall'articolo 19, comma settimo, il Ministro per il tesoro provvederà ad istituire più sezioni per la trattazione degli affari di cui al presente articolo, le quali potranno essere successivamente ridotte, in relazione alle diminuite esigenze".
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