Art. 18
LEGGE 29 settembre 1967, n. 955
In vigore dal 12 nov 1967
Il penultimo comma dell' della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:
"Tale rapporto viene determinato annualmente con decreto del Ministro competente, secondo la natura del bene danneggiato o distrutto, di concerto con il Ministro per il tesoro, in base ai dati disponibili dello Istituto centrale di statistica".
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