Art. 15
LEGGE 29 settembre 1967, n. 955
In vigore dal 12 nov 1967
L'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dai seguenti:
"Quando in una Provincia le denunce per danni di guerra superano il numero di 20.000 o di 50.000, il Ministro per il tesoro ha facoltà di istituire una seconda ed una terza Commissione, le quali potranno essere successivamente soppresse in relazione alle diminuite esigenze.
Quando in una Provincia il numero delle denunce ancora da liquidare ai sensi dell' della presente legge risulti irrilevante il Ministro per il tesoro ha facoltà di procedere allo scioglimento della relativa Commissione provinciale e di attribuirne i compiti ad altra Commissione provinciale".
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