Art. 9

LEGGE 29 settembre 1967, n. 955

In vigore dal 12 nov 1967
In mancanza della documentazione prescritta dal secondo comma dell' della legge 27 dicembre 1953, n. 968, la prova della proprietà dei beni spediti per ferrovia e delle circostanze relative alla loro perdita, può essere data con altri documenti idonei ovvero con dichiarazione giurata resa dal danneggiato e da quattro cittadini a conoscenza diretta dei fatti.
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