Art. 7

LEGGE 29 settembre 1967, n. 955

In vigore dal 12 nov 1967
Dopo il secondo comma dell' della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è aggiunto il seguente: "Sono valide, ai fini della presente legge, le istanze presentate in surroga, nei termini, da enti di rappresentanza o tutela dei danneggiati, giuridicamente riconosciuti al momento dell'entrata in vigore della presente legge".
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