Art. 7
LEGGE 29 settembre 1967, n. 955
In vigore dal 12 nov 1967
Dopo il secondo comma dell' della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è aggiunto il seguente:
"Sono valide, ai fini della presente legge, le istanze presentate in surroga, nei termini, da enti di rappresentanza o tutela dei danneggiati, giuridicamente riconosciuti al momento dell'entrata in vigore della presente legge".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1967-09-29;955#art-7