Art. 2
LEGGE 29 settembre 1967, n. 955
In vigore dal 12 nov 1967
Oltre ai danni causati dai fatti di guerra previsti dall' della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono ammessi a risarcimento, purchè non siano già regolati da altre leggi, anche i danni verificatisi in dipendenza:
a) di requisizioni documentate da atti dell'epoca rilasciati dalle forze armate alleate nei territori già sottoposti alla sovranità italiana ed in Albania fino alla data di sistemazione definitiva dei territori stessi, semprechè non disciplinate da accordi internazionali anche successivamente avvenuti;
b) di confische, sequestri o liquidazioni coatte, purchè comprovate da atti formali, verificatisi, in periodo bellico, anche a seguito di persecuzioni razziali;
c) di perdita, distruzione o danneggiamento di cose mobili o immobili in conseguenza di requisizioni, per le quali esistano atti formali, operate dalle forze armate germaniche, o nel loro interesse, dopo l'8 settembre 1943, in parziale deroga all' del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428;
d) di requisizioni partigiane non liquidabili ai sensi del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 517, per inosservanza dei termini prescritti da tale decreto legislativo, purchè le domande risultino presentate entro i termini dell' della legge 27 dicembre 1953, n. 968;
e) gli atti compiuti dalle bande armate irregolari nei territori dell'Africa già soggetti alla sovranità italiana sino alla data di definitiva sistemazione dei territori stessi.
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