Art. 4

LEGGE 29 settembre 1967, n. 955

In vigore dal 12 nov 1967
In parziale deroga al quarto comma dell' della legge 27 dicembre 1953, n. 968, entro il termine di 360 giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli interessati, a favore dei quali non sia stato ancora emesso decreto di liquidazione dell'indennizzo, possono, ove intendano provvedere al ripristino del bene, dichiarare alla competente intendenza di finanza di voler optare per il contributo.
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