Art. 5
LEGGE 29 settembre 1967, n. 955
In vigore dal 12 nov 1967
Il primo comma dell' della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dai seguenti:
"Quando il bene danneggiato di cui alle lettere b), c) e d) dell' della presente legge appartiene per quote indivise a più persone, la denuncia può essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari; ognuno di questi può altresì richiedere il pagamento separato della propria quota di indennizzo o contributo.
Nel caso in cui alcuni dei comproprietari presentino ricorso al Ministro per il tesoro avverso la liquidazione dell'indennizzo o del contributo, può essere disposto il pagamento delle quote degli altri comproprietari che ne facciano esplicita richiesta. Gli effetti del ricorso sono limitati alle quote dei comproprietari ricorrenti".
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