Art. 8
LEGGE 29 settembre 1967, n. 955
In vigore dal 12 nov 1967
Le disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, si applicano anche ai danni subiti dalle navi e dai galleggianti requisiti in uso o noleggiati con assunzione dei rischi di guerra da parte dello Stato o, comunque, assicurati contro i detti rischi, nonchè alle navi requisite per acquisto, ai sensi del quinto comma dell' del regio decreto 2 febbraio 1943, n. 127. Le indennità già percepite sono detraibili ai sensi dell' della legge 27 dicembre 1953, n. 968, dall'indennizzo o dal contributo, da liquidare per ogni singolo natante da considerarsi unico cespite.
Le disposizioni del precedente comma si applicano anche alle navi ed ai galleggianti requisiti o noleggiati dalla Repubblica sociale italiana. Le relative indennità vanno detratte solo nel caso che non siano state restituite all'Erario.
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