Art. 20

LEGGE 29 maggio 1967, n. 402

In vigore dal 2 lug 1967
La contestazione degli addebiti deve avvenire con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale si faccia specifica menzione del termine di dieci giorni dal ricevimento della stessa, entro il quale l'interessato può presentare le proprie controdeduzioni al Consiglio competente. Per l'istruttoria nei procedimenti disciplinari il Consiglio competente ha facoltà di sentire testimoni. Nei confronti dei testimoni sono applicabili le disposizioni degli articoli 358 e 359 del Codice di procedura penale. Le decisioni devono essere motivate. Le presenti norme regolano anche la procedura per il ricorso davanti al Consiglio nazionale.
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