Art. 19
LEGGE 29 maggio 1967, n. 402
In vigore dal 2 lug 1967
Gli agenti di cambio cui siano contestati abusi o mancanze nell'esercizio della professione, fatti non conformi alla dignità o al decoro professionale, o violazioni alle norme della legge professionale dell'Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del competente Consiglio dell'Ordine.
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