Art. 23
LEGGE 29 maggio 1967, n. 402
In vigore dal 2 lug 1967
Oltre che nel caso di dimissioni dell'iscritto, accettate dal Consiglio dell'Ordine, la cancellazione dall'Albo è proposta in caso di rievoca, decadenza e radiazione;
inoltre quando l'iscritto non abbia regolarizzato la sua posizione dopo un anno dal provvedimento di sospensione per morosità nel pagamento delle tasse annuali previste dalla presente legge.
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