Art. 22
LEGGE 29 maggio 1967, n. 402
In vigore dal 2 lug 1967
Il Consiglio dell'Ordine può applicare le seguenti sanzioni disciplinari:
a) il richiamo scritto all'osservanza dei propri doveri;
b) la censura.
In caso di particolare gravità delle infrazioni, il Consiglio dell'Ordine può altresì proporre al Ministro per il tesoro le seguenti sanzioni:
1) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a 15 giorni e non superiore a 1 anno;
2) la cancellazione dal ruolo e la radiazione dall'Albo.
La cancellazione dal ruolo e la conseguente radiazione dall'Albo sono proposte contro l'agente di cambio che abbia con la sua condotta compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della categoria.
Il Ministro per il tesoro, qualora ritenga valide le proposte, adotta i relativi provvedimenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1967-05-29;402#art-22