Art. 22

LEGGE 29 maggio 1967, n. 402

In vigore dal 2 lug 1967
Il Consiglio dell'Ordine può applicare le seguenti sanzioni disciplinari: a) il richiamo scritto all'osservanza dei propri doveri; b) la censura. In caso di particolare gravità delle infrazioni, il Consiglio dell'Ordine può altresì proporre al Ministro per il tesoro le seguenti sanzioni: 1) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a 15 giorni e non superiore a 1 anno; 2) la cancellazione dal ruolo e la radiazione dall'Albo. La cancellazione dal ruolo e la conseguente radiazione dall'Albo sono proposte contro l'agente di cambio che abbia con la sua condotta compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della categoria. Il Ministro per il tesoro, qualora ritenga valide le proposte, adotta i relativi provvedimenti.
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LEGGE 29 maggio 1967, n. 402 (Art. 22 Ordinamento della professione degli agenti di cambio.) — Testo vigente | Portale Normativo