Art. 18

LEGGE 29 maggio 1967, n. 402

In vigore dal 2 lug 1967
Il Consiglio nazionale, oltre ad adempiere a tutti gli altri compiti demandati dalla presente legge o da altre disposizioni: a) cura la compilazione e l'aggiornamento dell'Albo nazionale mediante trascrizione da effettuarsi separatamente dagli Albi professionali di ciascun Ordine; b) vigila sugli Ordini locali; c) può ordinare agli Ordini locali di richiedere al Ministero del tesoro che disponga particolari indagini sull'attività professionale dei singoli loro iscritti; d) esamina i bilanci preventivi e consuntivi degli Ordini; e) propone le modalità per le iscrizioni agli Albi dei candidati che tempestivamente hanno ottenuto la nomina; f) propone la misura e le modalità per le garanzie inerenti alla stipulazione di contratti con la clausola del contraente non nominato; g) propone norme in materia di incompatibilità professionale e di esercizio effettivo della professione; h) propone le tariffe di mediazione valide per tutte le Borse e stabilisce le competenze per le altre prestazioni professionali; i) propone norme in materia di assistenza e previdenza per gli agenti di cambio; i) può rappresentare la categoria degli agenti di cambio nella difesa dei diritti e degli interessi comuni; m) esercita funzioni di consulenza nella stesura di progetti di legge riguardanti l'ordinamento della categoria e delle Borse valori; n) presenta alle autorità competenti le proposte che ritiene opportune in materia di Borse valori e di attività professionale; o) stende la relazione sulla situazione economico-finanziaria e la relazione morale da comunicare agli iscritti; p) provvede alla stesura del bilancio preventivo annuale e stabilisce i contributi strettamente necessari per lo svolgimento della propria attività a carico degli Ordini; q) nomina per ogni biennio tre revisori scegliendoli per estrazione a sorte fra i nominativi a tal fine proposti in ragione di uno da ciascun Consiglio d'Ordine.
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LEGGE 29 maggio 1967, n. 402 (Art. 18 Ordinamento della professione degli agenti di cambio.) — Testo vigente | Portale Normativo