Art. 15
LEGGE 29 maggio 1967, n. 402
In vigore dal 2 lug 1967
Presso il Ministero di grazia e giustizia è costituito il Consiglio nazionale degli Ordini degli agenti di cambio.
Esso è composto dai rappresentanti dei Consigli degli Ordini eletti dall'Assemblea degli iscritti in ragione di uno per ogni venti o frazione di venti iscritti, e si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi.
Il presidente può inoltre convocarlo di sua iniziativa e deve convocarlo a richiesta di almeno due consiglieri nazionali o di un Consiglio d'Ordine.
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