Art. 10
LEGGE 29 maggio 1967, n. 402
In vigore dal 2 lug 1967
Qualora un consigliere venga a mancare per morte, dimissioni o per altre cause si provvede alla sua sostituzione con elezioni suppletive entro 60 giorni.
I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1967-05-29;402#art-10