Art. 10

LEGGE 29 maggio 1967, n. 402

In vigore dal 2 lug 1967
Qualora un consigliere venga a mancare per morte, dimissioni o per altre cause si provvede alla sua sostituzione con elezioni suppletive entro 60 giorni. I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-05-29;402#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo