Art. 5

LEGGE 29 maggio 1967, n. 402

In vigore dal 2 lug 1967
Ciascun Consiglio elegge a voto segreto nel suo seno il presidente, il segretario ed il tesoriere. In mancanza del presidente ne fa le veci il componente più anziano per iscrizione nell'Albo e, a pari anzianità, il più anziano di età.
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