Art. 1
LEGGE 29 maggio 1967, n. 402
In vigore dal 2 lug 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
La professione di agente di cambio è regolata dalle leggi vigenti e l'agente, dopo ottenuta la nomina, deve iscriversi agli Albi professionali.
L'iscrizione all'Albo professionale è sottoposta al pagamento della tassa di concessione governativa secondo le norme di legge.
L'uso abusivo del titolo di agente di cambio è punito a norma di legge.
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