Art. 9
LEGGE 29 maggio 1967, n. 402
In vigore dal 2 lug 1967
I consiglieri che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono dalla carica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1967-05-29;402#art-9