Art. 8

LEGGE 29 maggio 1967, n. 402

In vigore dal 2 lug 1967
Il presidente dell'Ordine convoca il Consiglio almeno una volta ogni due mesi. Deve altresì convocarlo ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno due componenti. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di parità di voti prevale quello del presidente. Il segretario redige un verbale. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.
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