Art. 13
LEGGE 29 maggio 1967, n. 402
In vigore dal 2 lug 1967
Le elezioni per la nomina dei consiglieri dell'Ordine hanno luogo nel mese di dicembre di anni alterni.
La data delle elezioni e l'orario delle votazioni sono stabilite dal Consiglio che fisserà pure le modalità non previste dai comuni successivi.
Dovranno comunque essere designati dal Consiglio i nomi di tre scrutatori, da scegliersi tra gli iscritti, i quali comporranno il seggio elettorale ed eleggeranno fra loro il presidente del seggio medesimo.
I componenti del Consiglio sono eletti a maggioranza assoluta di voti segreti, validamente espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a cinque. In caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.
Non è ammesso il voto per delega.
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