Art. 17

LEGGE 29 maggio 1967, n. 402

In vigore dal 2 lug 1967
Il Consiglio nazionale nomina nel proprio seno un presidente, un vicepresidente ed un tesoriere. La nomina del presidente e del vicepresidente avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti. Il presidente rappresenta il Consiglio nazionale nei rapporti esterni. Il vicepresidente lo sostituisce in caso di suo impedimento. Il Consiglio nazionale può inoltre scegliere e nominare uno o più funzionari con qualifica di segretario o di direttore. Detti funzionari possono essere scelti anche fuori dell'ambito degli iscritti.
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