Art. 17
LEGGE 29 maggio 1967, n. 402
In vigore dal 2 lug 1967
Il Consiglio nazionale nomina nel proprio seno un presidente, un vicepresidente ed un tesoriere.
La nomina del presidente e del vicepresidente avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti.
Il presidente rappresenta il Consiglio nazionale nei rapporti esterni.
Il vicepresidente lo sostituisce in caso di suo impedimento.
Il Consiglio nazionale può inoltre scegliere e nominare uno o più funzionari con qualifica di segretario o di direttore. Detti funzionari possono essere scelti anche fuori dell'ambito degli iscritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1967-05-29;402#art-17