Art. 25

LEGGE 29 maggio 1967, n. 402

In vigore dal 2 lug 1967
La tariffa nazionale dei diritti di mediazione e delle altre prestazioni degli agenti di cambio è stabilita in base alle norme vigenti; per la sua emanazione sarà sentito anche il Consiglio nazionale degli Ordini degli agenti di cambio. La mancata osservanza della tariffa di cui al precedente comma sarà perseguita disciplinarmente ai sensi delle norme vigenti.
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