Art. 28

LEGGE 29 maggio 1967, n. 402

In vigore dal 2 lug 1967
I componenti del Consiglio dell'Ordine eletti per la prima volta in applicazione delle presenti norme, a qualunque data risalga la loro nomina, resteranno in carica sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quelle della loro nomina. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 maggio 1967 SARAGAT MORO - REALE - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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