Art. 9
LEGGE 18 maggio 1967, n. 394
In vigore dal 1 lug 1967
Il controllo della gestione della Scuola è affidato al Collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti così designati:
a) due revisori effettivi ed uno supplente dal Ministro per la pubblica istruzione, scelti fra i funzionari amministrativi del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;
b) un revisore effettivo ed uno supplente dal Ministro per il tesoro, scelti tra funzionari della carriera direttiva della Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.
Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
I revisori dei conti durano in carica per un triennio e alla scadenza possono essere confermati.
Storico versioni
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