Art. 12

LEGGE 18 maggio 1967, n. 394

In vigore dal 1 lug 1967
La Scuola può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi davanti l'autorità giudiziaria, le giurisdizioni amministrative e speciali ed i Collegi arbitrali.
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