Art. 10
LEGGE 18 maggio 1967, n. 394
In vigore dal 1 lug 1967
Il patrimonio della Scuola è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili;
b) dalle liberalità destinate ad incremento del patrimonio della Scuola;
c) dalle eccedenze di bilancio destinate, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, ad incremento del patrimonio.
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