Art. 13
LEGGE 18 maggio 1967, n. 394
In vigore dal 1 lug 1967
All'onere derivante dall'applicazione dell' della presente legge si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2531 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1967 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.
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