Art. 15

LEGGE 18 maggio 1967, n. 394

In vigore dal 1 lug 1967
Le norme contenute nel regio decreto 9 maggio 1909, n. 373, regio decreto 18 gennaio 1914, n. 260, regio decreto-legge 14 marzo 1938, n. 481, legge 27 ottobre 1951, n. 1342, restano in vigore in quanto compatibili con la presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 maggio 1967 SARAGAT MORO - GUI - FANFANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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