Art. 11

LEGGE 18 maggio 1967, n. 394

In vigore dal 1 lug 1967
Le entrate della Scuola sono costituite: a) dalle rendite patrimoniali; b) dal contributo annuo a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione; c) da contributi di Amministrazioni pubbliche e da liberalità di Enti e privati non destinate ad incremento del patrimonio; d) dagli introiti della vendita di pubblicazioni; e) dagli introiti derivanti da ogni altra attività della Scuola.
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