Art. 11
LEGGE 18 maggio 1967, n. 394
In vigore dal 1 lug 1967
Le entrate della Scuola sono costituite:
a) dalle rendite patrimoniali;
b) dal contributo annuo a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione;
c) da contributi di Amministrazioni pubbliche e da liberalità di Enti e privati non destinate ad incremento del patrimonio;
d) dagli introiti della vendita di pubblicazioni;
e) dagli introiti derivanti da ogni altra attività della Scuola.
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