Art. 7

LEGGE 18 maggio 1967, n. 394

In vigore dal 1 lug 1967
Il direttore cura l'andamento tecnico e scientifico della Scuola e la rappresenta legalmente. Firma gli atti della Scuola ed è responsabile della esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione. È scelto per un quadriennio, rinnovabile, dal Ministro per la pubblica istruzione tra i docenti universitari di discipline storico-archeologiche attinenti al mondo greco, sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore delle antichità e belle arti. Egli è tenuto a presentare al Ministro ogni anno una relazione sull'attività scientifica della Scuola. Per i suoi compiti scientifici può avvalersi della collaborazione di scienziati e di esperti. Oltre allo stipendio in godimento, il direttore percepirà l'assegno di sede ed ogni altro emolumento spettante al personale insegnante con qualifica di direttore di istituto culturale in servizio all'estero.
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