Art. 1
LEGGE 18 maggio 1967, n. 394
In vigore dal 1 lug 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
La Scuola archeologica italiana in Atene, istituita con regio decreto 9 maggio 1909, n. 373, è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico.
La Scuola ha la sede amministrativa in Roma e quella principale di studio in Atene; è sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Storico versioni
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