Art. 4

LEGGE 18 maggio 1967, n. 394

In vigore dal 1 lug 1967
Il Consiglio di amministrazione è nominato per un triennio con decreto del Ministro per la pubblica istruzione ed è composto: a) dal direttore della Scuola, che lo presiede; b) da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione; c) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, con qualifica non inferiore a consigliere di legazione o equiparata; d) da due esperti la cui opera si ritenga particolarmente utile per le finalità della Scuola.
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