Art. 1 · LEGGE 18 maggio 1967, n. 394

Art. 1

LEGGE 18 maggio 1967, n. 394

In vigore dal 1 lug 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: La Scuola archeologica italiana in Atene, istituita con regio decreto 9 maggio 1909, n. 373, è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico. La Scuola ha la sede amministrativa in Roma e quella principale di studio in Atene; è sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-05-18;394#art-1