Art. 14

LEGGE 18 maggio 1967, n. 394

In vigore dal 1 lug 1967
L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio preventivo deve essere deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'esercizio di cui trattasi e deve essere inviato, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei conti, al Ministero della pubblica istruzione, entro il 30 novembre successivo ai fini della dovuta approvazione. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 31 marzo dell'anno seguente all'esercizio finanziario cui si riferisce e deve essere inviato, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei conti, al Ministero della pubblica istruzione, entro il 30 aprile successivo, per l'approvazione definitiva. I conti consuntivi della Scuola dall'esercizio 1949-50 in poi sono soggetti, per l'approvazione definitiva, alle norme stabilite dalla presente legge.
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