Art. 12

LEGGE 20 dicembre 1966, n. 1116

In vigore dal 11 gen 1967
Nei primi cinque anni di applicazione della presente legge, i posti che si rendono disponibili nel contingente unico delle qualifiche iniziali del ruolo della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui all', possono essere conferiti nella qualifica di vice segretario: 1) agli impiegati appartenenti, alla data di entrata in vigore della presente legge,- al ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, ovvero al soppresso ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e che rivestano le qualifiche di archivista capo, primo archivista ed archivista; 2) agli impiegati inquadrati nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 febbraio 1963, n. 241, che rivestano, alla data di entrata in vigore della presente legge le qualifiche di primo coadiutore, coadiutore e primo stenografo o dattilografo di cui all'allegata tabella C. Il passaggio previsto dal precedente comma è subordinato al superamento di un colloquio che verrà bandito annualmente in relazione ai posti disponibili e verterà su "Elementi di diritto costituzionale e amministrativo". Coloro che non conseguano l'idoneità non possono partecipare ai successivi colloqui; coloro che conseguano l'idoneità possono partecipare ai successivi colloqui ovvero chiedere di essere inseriti, in base alla votazione riportata, nelle relative graduatorie. Gli impiegati del soppresso ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza che siano risultati idonei nei concorsi previsti dall' della legge 20 febbraio 1958, n. 98, possono chiedere di essere inseriti nelle graduatorie dei colloqui anche in base alla votazione riportata nei predetti concorsi. L'ammissione al colloquio è disposta, a domanda, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, in base ai precedenti di carriera. L'anzianità acquisita nel ruolo di provenienza degli impiegati nominati ai sensi dei precedenti commi è valida a tutti gli effetti, ivi compreso quello della progressione di carriera, di cui agli articoli 175 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e salva, in ogni caso, la posizione di ruolo dei segretari di polizia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione del comma precedente sulla valutazione dell'anzianità acquisita nel ruolo di provenienza si applica, corrispondentemente, anche agli impiegati delle carriere esecutive nominati nel ruolo dei segretari di polizia mediante normali pubblici concorsi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e in servizio alla data stessa.
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