Art. 2
LEGGE 20 dicembre 1966, n. 1116
In vigore dal 11 gen 1967
Le promozioni per merito comparativo alla qualifica di vice questore possono essere effettuate, nei riguardi dei funzionari di pubblica sicurezza che hanno maturato il prescritto triennio di anzianità nella qualifica di commissario capo, prescindendo dai termini previsti dai commi terzo e quarto dell'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e salvo l'aliquota di posti riservata al concorso speciale per esami.
In tal caso, i vincitori del concorso speciale che abbiano compiuto, alla data dello scrutinio, un anno di anzianità nella qualifica, conseguono la promozione con la stessa decorrenza attribuita ai promossi per merito comparativo e li precedono nel ruolo.
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