Art. 7

LEGGE 20 dicembre 1966, n. 1116

In vigore dal 11 gen 1967
Il ruolo organico del personale ausiliario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è soppresso. Il personale appartenente a detto ruolo è inquadrato anche in soprannumero nelle corrispondenti qualifiche del ruolo della carriera del personale ausiliario di cui alla unita tabella E che sostituisce quella prevista nel quadro 66 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16. Si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 200 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al personale inquadrato in base ai precedenti commi, che fruisca di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, è attribuito un assegno personale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
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