Art. 19

LEGGE 20 dicembre 1966, n. 1116

In vigore dal 11 gen 1967
Per l'ammissione ai concorsi per esami per l'avanzamento al grado di vicebrigadiere che saranno indetti nel quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, si prescinde dal limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni.
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