Art. 20

LEGGE 20 dicembre 1966, n. 1116

In vigore dal 11 gen 1967
Sono abrogate le leggi 20 febbraio 1958, n. 98, 30 gennaio 1963, n. 71, ed ogni altra norma incompatibile con quelle previste dalla presente legge. Per quanto non previsto dalla presente legge e da altre norme speciali si applicano lo statuto e le norme generali concernenti gli impiegati civili dello Stato.
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