Art. 21

LEGGE 20 dicembre 1966, n. 1116

In vigore dal 11 gen 1967
All'onere di lire 1.000.000.000 per l'anno finanziario 1967 derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio stesso concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 dicembre 1966 SARAGAT MORO - TAVIANI - COLOMBO - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: REALE
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