Art. 17
LEGGE 20 dicembre 1966, n. 1116
In vigore dal 11 gen 1967
Il personale dei ruoli delle allegate tabelle B, C, D ed E e dei ruoli soppressi ai sensi degli , che abbia raggiunto o raggiunga, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, il limite di venticinque anni di effettivo servizio, può chiedere, entro lo stesso termine, di essere collocato a riposo.
Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma è concesso un aumento di servizio di cinque anni ai fini della misura della pensione, fermo restando il limite massimo di quaranta anni di servizio utile.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale dei ruoli di cui all'articolo 8.
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