Art. 14

LEGGE 20 dicembre 1966, n. 1116

In vigore dal 11 gen 1967
Il soprannumero derivante dall'applicazione degli della presente legge viene riassorbito in ragione della metà delle successive vacanze nei ruoli del personale di archivio e del personale degli uffici copia della carriera esecutiva e nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione civile dell'interno.
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