Art. 11
LEGGE 22 luglio 1966, n. 607
In vigore dal 7 ago 1966
Agli affrancanti coltivatori diretti potranno essere concesse tutte le agevolazioni previste dalle disposizioni sulla proprietà contadina di cui alla legge 1 febbraio 1956, n. 53, e successive modifiche ed integrazioni.
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